Area di attività · Difesa penale
Procedimento d’indagine
Interrogatorio, citazione, perquisizione: la difesa fin dall’inizio.
1Di che cosa si tratta?
Un procedimento d’indagine ha inizio non appena la polizia o la Procura ravvisano un sospetto iniziale di reato (§ 152 cpv. 2 StPO). Spesso gli interessati ne vengono a conoscenza solo attraverso una citazione, una perquisizione o una lettera dell’autorità inquirente. La Procura dirige il procedimento e alla fine decide se archiviarlo, chiedere l’emissione di un decreto penale o esercitare l’azione penale.
Nel procedimento d’indagine si pongono le basi per il seguito: vengono assicurate le testimonianze, sequestrati i mezzi di prova e verbalizzate le prime dichiarazioni. Gli errori commessi in questa fase iniziale sono spesso difficili da correggere in seguito.
2Casi tipici
- Lei riceve una citazione o un modulo di audizione da parte della polizia o della Procura.
- Presso di Lei o nel Suo ambiente ha luogo una perquisizione; dispositivi e documenti vengono sequestrati.
- Lei è stato denunciato, ad esempio dopo una lite o in seguito a un fatto legato alla circolazione stradale o a un’attività commerciale.
- Le indagini riguardano un’impresa e Lei è coinvolto come amministratore, collaboratore o consulente.
- Lei viene dapprima citato come testimone, anche se potrebbe essere Lei stesso sospettato.
3Domande frequenti
Devo recarmi dalla polizia se vengo convocato?
Di regola, l’indagato non è tenuto a dare seguito a una convocazione della polizia. Sussiste invece un obbligo di comparizione in caso di citazione da parte della Procura (§ 163a cpv. 3 StPO). In entrambi i casi Lei può avvalersi della facoltà di non rispondere.
Posso farmi assistere da un difensore?
Sì, in ogni stato e grado del procedimento (§ 137 cpv. 1 StPO). Di regola, un difensore può consultare gli atti (§ 147 StPO). Senza difensore sono possibili solo informazioni e copie entro limiti ristretti (§ 147 cpv. 7 StPO).
Nuoce se mi avvalgo della facoltà di non rispondere?
No. Il silenzio non può essere valutato a Suo sfavore. Se e quando sia opportuno rendere dichiarazioni dovrebbe essere deciso solo dopo aver preso visione degli atti.
Quanto dura un procedimento d’indagine?
Dipende dalla complessità. I procedimenti semplici possono concludersi in settimane o mesi, mentre i procedimenti economici o fiscali di ampia portata durano non di rado diversi anni.
4Come si svolge il procedimento
- AvvioDenuncia o sospetto iniziale, apertura delle indagini.
- Atti d'indagineAudizione di testimoni, sequestro, perquisizione, se del caso intercettazione delle telecomunicazioni.
- Diritto di essere sentitiInterrogatorio dell’indagato o presa di posizione scritta, consultazione degli atti tramite il difensore.
- Conclusione delle indaginiArchiviazione, archiviazione con condizioni, richiesta di decreto penale o esercizio dell’azione penale.
5Che cosa occorre tenere presente
- In un primo momento non renda dichiarazioni sul merito prima di aver ricevuto una consulenza.
- Non prenda contatto con testimoni o denuncianti: ciò può essere interpretato come tentativo di influenzarli.
- Non cancelli né modifichi dati e documenti.
- Rispetti i termini e inoltri subito al Suo difensore le lettere delle autorità.
6Come La difendiamo
Ci presentiamo alle autorità inquirenti come difensori, chiediamo la consultazione degli atti e li analizziamo prima che venga resa qualsiasi dichiarazione. Su questa base definiamo con Lei la strategia: silenzio, presa di posizione scritta o dichiarazione mirata.
L’obiettivo è concludere il procedimento, per quanto possibile, già nella fase d’indagine, ad esempio con l’archiviazione per mancanza di un sospetto sufficiente (§ 170 cpv. 2 StPO) o con condizioni (§ 153a StPO). Accompagniamo le misure d’indagine e ne verifichiamo la legittimità.
Basi giuridiche (testo di legge ufficiale):
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La Sua situazione
Questa pagina fornisce informazioni generali sul diritto penale tedesco (aggiornamento: settembre 2026) e non sostituisce la consulenza legale nel caso concreto. Il quadro normativo e la giurisprudenza possono cambiare. Per i procedimenti in Svizzera valgono disposizioni diverse.
